Entrato in Vigore il 15 luglio 2022 il "Codice della Crisi e dell'Insolvenza"
Entrato in vigore venerdì 15 luglio 2022, la quasi totalità del corpo normativo denominato "Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza" previsto dalla legge 155 del 19 ottobre 2017.
L'entrata in vigore è stata più volte posticipata e modificata nei contenuti.
Principale novità, per le imprese che non sono ancora in crisi, è rappresentata dall'obbligo:
- per l'imprenditore individuale di adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte;
- per l'imprenditore collettivo (società ed enti) di adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.
Il codice prevede attività finalizzate alla prevenzione della crisi messe in atto anche da creditori istituzionali (Agenzia delle Entrate, INAIL, INPS ed Agenzia delle Entrate e Riscossione.
Proprio in questi giorni l'Agenzia Entrate ha iniziato ad inviare una "Lettera di Compliance" a coloro che, sulla base dei dati delle liquidazioni periodiche, presentano un debito IVA scaduto superiore ad Euro 5.000; la lettera, in questo caso, non è un semplice richiamo ad adempiere, ma rappresenta un invito ad esaminare tempestivamente una situazione potenzialmente critica a cui l'imprenditore potrebbe ancora porre rimedio ricorrendo alle opportune procedure.
Le lettere di Compliance notificate dal Fisco riportano l'opportunità di avvalersi della disciplina della crisi d'impresa.
L'ultima novità è che, in caso di società dotate di collegio sindacale, le stesse lettere vengono notificate dal fisco, nella sua qualità di creditore qualificato, anche al collegio sindacale per informarlo del debito tributario scaduto e non versato.
Dopo la Lettera di Compliance l'organo di controllo dovrà attivarsi con l'imprenditore per verificare le misure da adottare ai fini della normativa sulla crisi d'impresa ai sensi e per gli effetti dell'art. 25-Octies CCI.
Chiarastella Parisi Presicce
Ioselito Campanari