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Art. 2086 c.c. VALUTAZIONE TEMPESTIVA SULL'ADEGUATEZZA DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO NELLA CRISI D'IMPRESA

L'art. 375 del Codice della crisi e dell'insolvenza (CCI) ha introdotto un nuovo comma all'art. 2086 che recita: “l'imprenditore, che opera in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alle dimensioni e alla natura dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi ed il recupero della continuità aziendale”.

L'assetto organizzativo amministrativo e contabile ha quindi una duplice funzione: quale norma del Codice Civile si indirizza a tutte le società; quale norma richiamata dal CCI ha come destinatari tutti gli imprenditori che presentano indizi di crisi.

ADEGUATO ASSETTO ORGANIZZATIVO da OBBLIGO AD OPPORTUNITA'

Premesso che l'assetto organizzativo deve essere legato alla dimensione e alla complessità dell'impresa, lo stesso può dirsi adeguato quando presenta almeno i seguenti requisiti:

° organizzazione gerarchica;

° realizzazione dell'organigramma aziendale con la chiara identificazione delle funzioni, dei ruoli;

° esercizio dell'attività direttiva e decisionale della società da parte dei soggetti ai quali sono attribuiti

  i relativi poteri;

° esistenza di procedure che assicurano l'efficienza e l'efficacia della gestione dei rischi ed è il sistema di controllo, nonché la completezza, la tempestività, l'attendibilità e l'efficacia dei flussi informativi generati anche con riferimento alle società controllate;

° esistenza di procedure che assicurino la presenza di personale competente a svolgere le funzioni   assegnate;

° presenza di direttive e procedure aziendali, il loro aggiornamento e l'effettiva diffusione.

SOGGETTI INTERESSATI

L'istituzione dell'adeguato assetto organizzativo  è dovere dell'imprenditore; nelle società sia di capitali srl, srls, spa, sia di persone snc e sas ed individuale, compete all'organo amministrativo che ne valuta periodicamente l'adeguatezza.

L'attuazione deve essere curata dall'amministratore/i che hanno, inoltre, il compito di verificarne l'adeguatezza e che la stessa permanga nel tempo, fornendo in proposito le dovute informazioni agli altri amministratori.

RESPONSABILITÀ

La definitiva adozione dell'adeguato assetto organizzativo limita la discrezionalità e mantiene la coerenza dei comportamenti, conferendo ordine all'operatività aziendale accrescendo la capacità di coordinamento e quindi l'efficienza delle diverse strutture funzionali.

ASSETTO ORGANIZZATIVO ED EQUILIBRIO FINANZIARIO

Fondamentale che l'adeguato assetto organizzativo sia finalizzato a monitorare continuamente l'equilibrio finanziario, anche in relazione alle norme che impongono a tutti gli organi interni ed esterni alla società, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, di verificare che l'organo amministrativo valuti continuamente, anche, l'equilibrio economico e finanziario.

Opportuno costruire un modello di organizzazione aziendale in cui siano presenti almeno 5 elementi fondanti:

- ambiente di controllo;

- risk assessment;

- attività di controllo;

- flussi informativi;

- monitoring.

ADOZIONE DI UNO STANDARD MINIMALE

Data la possibilità di adeguare l'assetto organizzativo alla dimensione e complessità dell'azienda, per alcune aziende lo stesso potrebbe essere tecnicamente molto facile e altrettanto semplice, ma è auspicabile uno standard minimale del processo interno di controllo che preveda almeno:

- costruzione di budget previsionali;

- costruzione di cash-flow periodici;

- valutazione costante degli scostamenti tra dati previsionali e consuntivi;

- analisi dei costi;

- controllo della corrispondenza tra ordini ricevuti, accettati e consegnati;

- regolarità delle entrate ed uscite di magazzino;

- rispetto dei tempi di pagamento della clientela;

- redazione dello scadenzario pagamenti fornitori;

monitoraggio continuo di 2 valori segnaletici il MOL, Margine Operativo Lordo, e la PFN, Posizione    Finanziaria Netta.

 Può sembrare strano, ma è una delle poche, se non l'unica volta che un obbligo derivante dalla modifica di un articolo del codice civile, diventa opportunità, anzi l'opportunità per organizzare, controllare e gestire per tutte quelle aziende che ancora non controllano continuamente il loro andamento e si affidano al solo bilancio o  al saldo del conto corrente.

Costringendoti a guardare bene dentro alla Tua azienda, rimarrai sorpreso, piacevolmente, da quello che scoprirai!

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