la ue cambia gli aiuti di stato

 

La Commissione ha diffuso la bozza di comunicazione con gli orientamenti 2007 2013.

di Benedetto Santacroce



L a revisione comunitaria degli orientamenti in materia di aiuti di Stato regionali è giunta alla fase finale.
La Commissione europea ha infatti reso nota venerdì la bozza di comunicazione che verrà discussa con gli Stati membri il 15 e 16 settembre prossimo in una riunione che dovrebbe essere conclusiva.
I nuovi orientamenti che ridisegnano il quadro regolamentare comunitario di concessione degli aiuti regionali e che saranno operativi per tutto il periodo 2007 2013 si inquadrano nel piano generale di azione nel settore degli aiuti di Stato lanciato nel mese di giugno dalla Commissione europea ( si veda l'articolo qui sotto).
La comunicazione che risente dell'allargamento dell'Unione ai 10 nuovi Stati membri ridefinisce, tra l'altro, i parametri di riferimento per la classificazione delle nostre Regioni e per l'individuazione dell'intensità dell'aiuto concedibile alle imprese operanti in detti territori. In effetti, la revisione determina una vera e propria rivisitazione della mappa degli aiuti regionali escludendo alcuni territori dalla concessione di specifici aiuti.
I principi che hanno ispirato la proposta della Commissione con l'ausilio e il conforto degli Stati membri sono sostanzialmente due: concentrare gli aiuti in modo rigoroso e trasparente sulle Regioni che ne hanno maggiore necessità e ridurre sostanzialmente le intensità d'aiuto per i progetti regionali.
Dalle nuove regole gli Stati membri dovrebbero, però, ottenere una maggiore autonomia decisionale sulla base di un rapporto di diretto coinvolgimento degli stessi nelle procedure di determinazione degli aiuti.
La classificazione dei territori. Il sistema degli aiuti di Stato attribuisce aiuti con intensità differenziata a seconda delle condizioni economiche delle singole Regioni ovvero per lo sviluppo di determinate attività in specifici territori a condizione che non alterino la concorrenza nel mercato interno.
In particolare, la comunicazione rivede i parametri delle deroghe di cui: — all'articolo 87, comma 3, lettera a), che riguarda le Regioni che possono concedere aiuti con maggiore intensità, in quanto il loro tenore di vita è considerato anormalmente basso oppure perché si è in presenza di una grave forma di sottoccupazione. Tra queste rientrano quelle Regioni in cui il Pil pro capite non supera il 75% della media dell'Ue ( tra queste rientreranno, per l'Italia, in base all'allegato V della Comunicazione, solo Calabria, Campania, Sicilia e Puglia). Al fine di stabilire l'intensità dell'aiuto concedibile, queste Regioni sono state suddivise in tre gruppi: Regioni il cui Pil è inferiore al 45% della media comunitaria ( intensità pari al massimo al 50% dell'aiuto); Regioni il cui Pil è inferiore al 60% della media comunitaria ( intensità pari al massimo al 40% dell'aiuto); Regioni il cui Pil è inferiore o uguale al 75% della media comunitaria ( intensità pari al massimo al 30% dell'aiuto); — all'articolo 87, comma 3, lettera c), che riguarda le Regioni che possono introdurre benefici per lo sviluppo di determinate attività. Tra queste la comunicazione include tutte le Regioni che allo stato attuale sono classificabili nell'articolo 87, comma 3, lettera a ma che hanno un Pil pro capite superiore al 75% della media nazionale ovvero le Regioni che hanno una bassa densità di popolazione. In particolare con una popolazione di meno di 12,5 abitanti per chilometro quadrato.
Aiuti al funzionamento.
Gli aiuti al funzionamento, generalmente non compatibili con l'ordinamento comunitario, se temporanei e decrescenti continueranno ad essere autorizzati nelle Regioni di cui all'articolo 87, comma 3, lettera a), a condizione che gli stessi siano destinati a porre rimedio a strozzature, chiaramente definite e caratterizzanti il processo di sviluppo regionale a condizione che siano proporzionati.
Questi aiuti saranno concessi con regole più ampie e speciali per le Regioni ultraperiferiche e quelle con bassa densità di popolazione.
Altre modifiche. Nella Comunicazione trovano spazio altre modifiche di particolare interesse sia relativamente alle spese ammissibili ( si escludono, ad esempio, da queste spese il trasferimento di impianti o di attrezzatura nell'ambito dello stesso gruppo multinazionale), sia per quanto riguarda l'esenzione dagli obblighi di notifica ( si incrementano i casi in cui lo Stato membro può introdurre degli aiuti senza preventiva notifica alla Commissione), sia per quanto riguarda l'integrazione della disciplina multisettoriale
 

 

13 settembre 2005

 

ilsole24ore.com
 

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