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La Commissione ha diffuso la bozza di
comunicazione con gli orientamenti 2007 2013.
di Benedetto Santacroce
L a revisione comunitaria degli orientamenti in materia di aiuti di Stato
regionali è giunta alla fase finale.
La Commissione europea ha infatti reso nota venerdì la bozza di
comunicazione che verrà discussa con gli Stati membri il 15 e 16 settembre
prossimo in una riunione che dovrebbe essere conclusiva.
I nuovi orientamenti che ridisegnano il quadro regolamentare comunitario
di concessione degli aiuti regionali e che saranno operativi per tutto il
periodo 2007 2013 si inquadrano nel piano generale di azione nel settore
degli aiuti di Stato lanciato nel mese di giugno dalla Commissione europea
( si veda l'articolo qui sotto).
La comunicazione che risente dell'allargamento dell'Unione ai 10 nuovi
Stati membri ridefinisce, tra l'altro, i parametri di riferimento per la
classificazione delle nostre Regioni e per l'individuazione dell'intensità
dell'aiuto concedibile alle imprese operanti in detti territori. In
effetti, la revisione determina una vera e propria rivisitazione della
mappa degli aiuti regionali escludendo alcuni territori dalla concessione
di specifici aiuti.
I principi che hanno ispirato la proposta della Commissione con l'ausilio
e il conforto degli Stati membri sono sostanzialmente due: concentrare gli
aiuti in modo rigoroso e trasparente sulle Regioni che ne hanno maggiore
necessità e ridurre sostanzialmente le intensità d'aiuto per i progetti
regionali.
Dalle nuove regole gli Stati membri dovrebbero, però, ottenere una
maggiore autonomia decisionale sulla base di un rapporto di diretto
coinvolgimento degli stessi nelle procedure di determinazione degli aiuti.
La classificazione dei territori. Il sistema degli aiuti di Stato
attribuisce aiuti con intensità differenziata a seconda delle condizioni
economiche delle singole Regioni ovvero per lo sviluppo di determinate
attività in specifici territori a condizione che non alterino la
concorrenza nel mercato interno.
In particolare, la comunicazione rivede i parametri delle deroghe di cui:
— all'articolo 87, comma 3, lettera a), che riguarda le Regioni che
possono concedere aiuti con maggiore intensità, in quanto il loro tenore
di vita è considerato anormalmente basso oppure perché si è in presenza di
una grave forma di sottoccupazione. Tra queste rientrano quelle Regioni in
cui il Pil pro capite non supera il 75% della media dell'Ue ( tra queste
rientreranno, per l'Italia, in base all'allegato V della Comunicazione,
solo Calabria, Campania, Sicilia e Puglia). Al fine di stabilire
l'intensità dell'aiuto concedibile, queste Regioni sono state suddivise in
tre gruppi: Regioni il cui Pil è inferiore al 45% della media comunitaria
( intensità pari al massimo al 50% dell'aiuto); Regioni il cui Pil è
inferiore al 60% della media comunitaria ( intensità pari al massimo al
40% dell'aiuto); Regioni il cui Pil è inferiore o uguale al 75% della
media comunitaria ( intensità pari al massimo al 30% dell'aiuto); —
all'articolo 87, comma 3, lettera c), che riguarda le Regioni che possono
introdurre benefici per lo sviluppo di determinate attività. Tra queste la
comunicazione include tutte le Regioni che allo stato attuale sono
classificabili nell'articolo 87, comma 3, lettera a ma che hanno un Pil
pro capite superiore al 75% della media nazionale ovvero le Regioni che
hanno una bassa densità di popolazione. In particolare con una popolazione
di meno di 12,5 abitanti per chilometro quadrato.
Aiuti al funzionamento.
Gli aiuti al funzionamento, generalmente non compatibili con l'ordinamento
comunitario, se temporanei e decrescenti continueranno ad essere
autorizzati nelle Regioni di cui all'articolo 87, comma 3, lettera a), a
condizione che gli stessi siano destinati a porre rimedio a strozzature,
chiaramente definite e caratterizzanti il processo di sviluppo regionale a
condizione che siano proporzionati.
Questi aiuti saranno concessi con regole più ampie e speciali per le
Regioni ultraperiferiche e quelle con bassa densità di popolazione.
Altre modifiche. Nella Comunicazione trovano spazio altre modifiche di
particolare interesse sia relativamente alle spese ammissibili ( si
escludono, ad esempio, da queste spese il trasferimento di impianti o di
attrezzatura nell'ambito dello stesso gruppo multinazionale), sia per
quanto riguarda l'esenzione dagli obblighi di notifica ( si incrementano i
casi in cui lo Stato membro può introdurre degli aiuti senza preventiva
notifica alla Commissione), sia per quanto riguarda l'integrazione della
disciplina multisettoriale
13 settembre 2005
ilsole24ore.com
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