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Sono già
alcune decine i professionisti sospesi,
negli ultimi mesi, dal registro dei revisori
contabili a opera del direttore generale
degli affari civili del ministero della
giustizia, soprattutto in relazione alla
situazione in cui sindaco e consulente della
società facevano parte dello stesso studio
professionale. Ciò, in relazione ai
numerosissimi esposti pervenuti alla
commissione centrale dei revisori contabili
soprattutto (ma non solo) dalla guardia di
finanza. In merito agli studi associati,
peraltro, secondo quando risulta a
ItaliaOggi, la commissione si sta adeguando
al più rigido orientamento dettato dal
ministero della giustizia con nota 7/5/2004
n. 5725.
I compiti della
commissione
Come noto, ai sensi
dell'art. 31 del dpr 99/98, il ministero
della giustizia vigila sulla posizione degli
iscritti al registro dei revisori,
attraverso la commissione centrale dei
revisori contabili (art. 2 dpr 99/98). Tale
commissione raccoglie tutti gli esposti o
notizie sugli iscritti al registro e
provvede a una apposita attività istruttoria
per le opportune valutazioni sui fatti di
cui è venuta a conoscenza. Se la notizia
acquisita risulti integrare uno dei fatti
previsti dagli articoli 39 e 40 del dpr
99/98 provvede all'audizione
dell'interessato (che può anche nominare un
difensore). Al termine la stessa provvede
alla redazione di verbale e formula una
proposta motivata (seppur non vincolante) al
direttore generale degli affari civili e
delle libere professioni del ministero della
giustizia. Tale proposta, pena l'estinzione
del procedimento, deve pervenire al
direttore generale entro il termine di nove
mesi (su richiesta, prorogabile di ulteriori
tre mesi) da quando alla commissione sono
pervenuti gli esposti o le notizie (art.
37).
Le segnalazioni e gli
esposti
Negli ultimi anni, la
commissione (che si riunisce con cadenza
settimanale) ha esaminato alcune centinaia
di casi.
Due risultano le
situazioni oggetto di maggiori accertamenti.
La prima è quella delle società che nominano
sindaci e consulenti tra soggetti facenti
parte dello stesso studio associato; la
seconda è quella di sindaci che non
ottemperano, nei modi dovuti i compiti che,
ai sensi del codice, risulterebbero loro
propri.
Il primo tipo di
situazione è evidenziata nella maggior parte
dei casi dalla guardia di finanza (in
particolare numerosissime risultano le
segnalazioni nelle regioni del Trentino-Alto
Adige, in Toscana e in Sicilia, ma qualche
esposto, a quanto risulta, sta pervenendo
anche da altre regioni fra cui la
Lombardia).
Altri esposti sono
pervenuti su istanza di parte, cioè di chi
si ritiene danneggiato dal comportamento dei
sindaci a causa di un loro mancato o carente
controllo su fatti gestionali o
sull'attività dell'organo amministrativo
(per esempio, da parte di soci, enti o
soggetti terzi esterni alla società che con
questa hanno intrattenuto rapporti di varia
natura e anche da amministratori).
Gli orientamenti della
commissione
Come anticipato, a
seguito della nota ministeriale del 7 maggio
2004, e a partire da quella data
l'orientamento della commissione centrale è
risultato molto più intransigente nei
confronti dei sindaci soci di studio con gli
stessi consulenti della società. Ciò, in
quanto secondo lo stesso ministero non si
configura incompatibilità solo qualora
risulti ´che l'associazione è esclusivamente
di soli mezzi in cui i singoli
professionisti sostanzialmente si
ripartiscono le spese di un'organizzazione
comune di cui fruiscono per l'esercizio di
attività professionali'. In tal caso,
quindi, l'esercizio di attività
professionali resta individuale e si avrebbe
l'esclusione di commistione fra funzioni
sindacali e quelle di consulenza e
collaborazione.
Questa, secondo quanto
risulta a ItaliaOggi è la posizione assunta
dalla commissione che nel corso dell'ultimo
biennio ha provveduto a sospendere alcune
decine di revisori dal registro con
conseguente decadenza degli stessi da tutti
i collegi sindacali in cui erano nominati.
In particolare, come detto la ´dead line' è
rappresentata dalle situazioni verificatisi
successivamente al 7 maggio 2004
(prescindendo dall'epoca della
segnalazione). Dopo questa data, a quanto ci
risulta, la commissione sta adottando un
orientamento intransigente finalizzato a
punire tutte le commistioni di fatturazione
fra sindaci e consulenti all'interno degli
studi associati per prestazioni erogate alla
stessa società o società appartenenti allo
stesso gruppo. Restano invece accettabili
quelle situazioni, proprie degli studi
associati, i cui statuti prevedano:
1) la ripartizione dei
compensi, con suddivisione a fine anno in
relazione all'apporto individuale dei
singoli professionisti, con contestuale
ripartizione delle spese in relazione ai
compensi individualmente percepiti. In altri
termini, sono ritenute lecite le situazioni
in cui lo statuto preveda che il compenso
del consulente a fine anno venga percepito
unicamente dal professionista che ha svolto
la relativa funzione e quello del sindaco
permanga in capo a chi ha concretamente
effettuato la funzione di verifica, senza
quindi ingerenze economiche dei
professionisti nei compensi percepiti dal
collega di studio;
2) le situazioni in cui
seppur il sindaco e il consulente della
medesima società operassero nello stesso
studio, lo statuto dello stesso preveda la
fatturazione degli emolumenti sindacali (o
di quelli di consulenza) attraverso partita
Iva individuale, da parte del sindaco (o del
consulente) creando quindi un distacco
(perlomeno formale) nella percezione dei
compensi.
Le principali situazioni
incompatibili secondo l'art. 39 del dpr
99/98:
1)Il revisore (o i
soggetti di cui il revisore si avvale per
svolgere l'attività) intrattiene con la
società che conferisce l'incarico, o con
soggetti controllati, rapporti continuativi
o rilevanti aventi a oggetto prestazioni di
consulenza o collaborazione, (o li abbiano
intrattenuti nei due anni antecedenti al
conferimento dell'incarico)
2)Il revisore (o i
soggetti di cui lo stesso si avvale per
compiere l'attività) intrattiene con il
soggetto che conferisce l'incarico, o con la
società o enti che la controllano, rapporti
di lavoro subordinato o autonomo (o li
abbiano intrattenuti nei tre anni
antecedenti al conferimento dell'incarico)
3)L'iscritto è eletto
sindaco o evita la decadenza dalla carica
tacendo consapevolmente sulla ricorrenza di
una delle situazioni indicate dall'art. 2399
del codice civile
4)Emerge ogni altro fatto
dal quale possa desumersi che, nel caso
concreto, è compromessa gravemente
l'idoneità al corretto svolgimento della
funzione di controllo dei conti.
L'incarico occasionale
Molto spesso capita che
il consulente, socio di studio del sindaco o
il sindaco stesso forniscano alla società
oggetto di controllo una consulenza
sporadica. Tali situazioni vengono
evidenziate dalla commissione con
particolare attenzione, caso per caso.
In generale la sanzione
viene comminata in relazione alla
valutazione delle seguenti circostanze:
1) rilevanza in assoluto
della prestazione in termini economici;
2) oggetto della
consulenza è una materia che dovrebbe essere
assoggettata ai controlli del collegio
sindacale (es. relazione di stima di un
conferimento).
In definitiva, quindi,
non è accettabile, secondo la commissione
una consulenza relativa a fatti oggetto di
controllo da parte dello stesso sindaco o su
temi che, in casi di responsabilità,
potrebbero coinvolgerlo.
I problemi aperti
Un problema di rilievo,
in merito alla omogeneità di giudizio si è,
infine, generato con il dm n. 320 del
29/4/2004 con il quale si è previsto che
possano essere eletti sindaci non revisori
oltre che dottori commercialisti e
ragionieri (normalmente iscritti al registro
dei revisori contabili) anche consulenti del
lavoro e avvocati, che di norma al registro
non sono iscritti (o meglio lo sono in
piccolo numero). In virtù di ciò si sono
venute a determinare differenti norme
sanzionatorie per esercenti la stessa
funzione di controllo:
1) per gli avvocati e i
consulenti del lavoro valgono, infatti,
esclusivamente le norme del codice civile.
Quindi provvedimenti nei confronti di
comportamenti non corretti da essi tenuti
potranno essere emessi solo per via
giudiziale. Peraltro ai sensi dell'articolo
2399 c.c. la sanzione, disciplinare
comminabile dal tribunale (prescindendo
evidentemente da eventuali azioni di
responsabilità), potrebbe ingenerare in
questi casi solo la decadenza dalla carica
in cui si evidenzia l'eventuale situazione
di ineleggibilità e decadenza;
2) per i dottori
commercialisti e ragionieri, iscritti al
registro dei revisori, invece, le sanzioni
possono essere irrogate oltre che dai
tribunali, anche dalla commissione Centrale,
la quale, peraltro, può irrogare sul
professionista sia la sospensione dal
registro (con conseguente decadenza da tutte
le cariche sindacali) sia, nei casi più
gravi, la cancellazione dallo stesso.
Tale squilibrio,
evidentemente andrebbe sanato, nel più breve
termine possibile, attraverso un apposito
intervento normativo
di di Luciano De Angelis
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